Arriva un diritto che la società aspettava da decenni e che si è sempre vista negare per una normativa obsoleta e non rispettosa della Costituzione.
La Corte Costituzionale, in data 27 aprile 2022, con una sentenza le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane, ha stabilito che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono, automaticamente, il cognome del padre ai figli.
In base a questa sentenza, la regola porta ad attribuire il cognome di entrambi i genitori nell’ordine che scelgono, ma anche solo di uno dei due, in base alla loro decisione.
Finora l’articolo 262 codice civile attribuiva automaticamente il cognome del padre: «Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre».
Ma il Tribunale ha respinto la richiesta e la decisione è stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Potenza che, il 12 novembre 2021, ha inviato alla Consulta l’eccezione di costituzionalità.
Il caso è nato da una coppia lucana che inizialmente si è rivolta ai magistrati del tribunale di Lagonegro, chiedendo che fosse consentita la possibilità di attribuire al terzo figlio il solo cognome materno, lo stesso dei due fratelli nati quando la coppia stessa non era ancora sposata e che avevano il solo cognome materno.
Questo, in sintesi ed in attesa delle motivazioni, quanto conclude la Corte: «La regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico».
Diventano illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, «con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi».
Sarà poi compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione.
Per la Corte la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre è discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio.
Infatti, «nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale».
Già nel 2006 la Consulta aveva detto che il solo cognome paterno è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo donna esortando il Parlamento a cambiare le regole.
Oggi, a distanza di oltre quindici anni, la Consulta mette fine ad una normativa obsoleta e non rispettosa dell’individualità dei genitori e del nascituro, affidando al legislatore una normativa compiuta in materia che possa essere rispettosa dell’eguaglianza dei coniugi in un momento così importante per la vita del figlio, quale la scelta del cognome, risolvendo all’origine anche ovvie problematiche burocratiche e tecniche che, inevitabilmente, si porranno con tale mutata prassi applicativa.
Il Tribunale di Pesaro, in data 29 aprile, a soli due giorni dalla sentenza della Consulta, per la prima volta in Italia, ha applicato quanto stabilito dalla Corte che consente di dare ai figli anche il cognome della madre.
I giudici hanno, infatti, ordinato all’anagrafe di un piccolo comune marchigiano di modificare l’atto di nascita di una bambina aggiungendo al cognome paterno anche quello della madre.
È stata quest’ultima ad appellarsi al tribunale chiedendo che fosse riconosciuto in questo modo lo sforzo compiuto per crescere la figlia, dopo la fine della relazione con il padre di lei. Quest’ultimo si è fino all’ultimo opposto all’adozione del doppio cognome.
Nel loro decreto, i giudici di Pesaro fanno esplicito riferimento al provvedimento adottato dalla Corte Costituzionale il 27 aprile: «Rilevato che la Corte Costituzionale ha riconosciuto il pieno diritto del figlio di adottare il cognome materno, anche in assenza di un accordo con il padre, si ordina che…» e di seguito vengono date disposizioni agli ufficiali dell’anagrafe.
Su questo tema, come anche su altri di carattere etico, ci si augura che il legislatore provveda in tempi brevi, senza preclusioni ideologiche di sorta, al fine di rendere davvero effettivo il principio di uguaglianza, sancito dalla Costituzione.